Nel 2006 la Sig.ra T.M. acquista il diritto di proprietà superficiaria di un appartamento in zona Laurentino 38 al prezzo di Euro 233.000,00 da parte della Sig.ra M.B. la quale a sua volta si era resa assegnataria in qualità di socia della Cooperativa B.L. per allora Lire 160.000.000 (euro 82.633,00). A seguito della nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18135/2015 viene promossa azione giudiziaria volta ad ottenere la nullità parziale del contratto di compravendita nella parte eccedente il “prezzo massimo di cessione”, corrispondente alla differenza tra il primo prezzo di acquisto e la successiva compravendita rivalutato secondo gli indici ISTAT e pertanto viene chiesto in restituzione l’importo complessivo di Euro 150.367,00.
Parte convenuta si costituisce in giudizio chiamando in causa il Notaio rogante e l’Agenzia Immobiliare intervenuti nella compravendita ma il Tribunale di Roma rigetta l’istanza “non sussistendo né essendo stata prospettata una ipotesi di litisconsorzio necessario”.
La esclusione dal processo del Notaio e dell’Agenzia Immobiliare per ritenuta insussistenza di litisconsorzio necessario determina pertanto il relativo esonero dall’accertamento di ogni responsabilità in capo a due soggetti giuridici che si sono resi invece determinanti nella conclusione della compravendita, a scapito degli ignari cittadini clamorosamente beffati dall’errata interpretazione della legge.