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Feb2018
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Come fare Opposizione ai Pignoramenti di Equitalia

Segnaliamo ai nostri lettori l’importantissima sentenza della Corte di Cassazione a favore dei contribuenti pignorati da Equitalia (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 26519/17). La Suprema Corte ha affermato che è nullo il pignoramento di crediti ex art. 72-bis attivato da Equitalia se non viene indicato il dettaglio dei crediti.

La Cassazione annulla i pignoramenti di Equitalia: ecco come fare opposizione

La mancata indicazione dettagliata dei crediti, della loro natura, degli importi, delle relative cartelle e delle date di notifica costituisce grave motivo di illegittimità del pignoramento, che può essere contestato con la forma dell’opposizione agli atti esecutivi.

Secondo la Cassazione, nell’esecuzione forzata esattoriale gli unici atti che rendono edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo sono la cartella di pagamento ed eventualmente l’avviso di mora: pertanto è necessario almeno il riferimento a tali atti, i quali a loro volta indicano, specificandone la fonte e la natura, il credito per il quale si procede a riscossione.

Di seguito un estratto della sentenza citata.

“L’atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’agente di riscossione ai sensi dell’art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973 in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., conservando invece quella di atto processuale di parte. Consegue che l’attestazione ivi contenuta delle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l’atto (nella specie, concernente l’allegazione di un elenco contenente l’indicazione delle cartelle di pagamento relative ai crediti posti in riscossione) non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando l’agente di riscossione esercita – ex art. 49, comma 3, d.P.R. n. 602 del 1973 – le funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto”.

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