1) ELIMINAZIONE VINCOLI: DOPO 5 ANNI ANCHE CON SCRITTURA PRIVATA E DA CHIUNQUE NE ABBIA INTERESSE
“I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non piu’ titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48 del presente articolo”.
Se lo spirito del Legislatore è apprezzabile nel tentativo di semplificazione, rimangono tuttavia aperti dubbi pratici ed applicativi. Ad oggi il Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica di Roma riceve con molte difficoltà istanze di affrancazione presentate dall’ex proprietario il quale tra l’altro può trovarsi nell’impossibilità di recuperare la documentazione necessaria per la presentazione dell’istanza di affrancazione di un immobile compravenduto diversi anni prima.
La norma non chiarisce a chi spetti il pagamento degli importi per l’affrancazione e le spese successive occorrenti né si comprende ancora come tale il vincolo possa essere rimosso con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Resta irrisolta la responsabilità del Comune e dei Notai che a suo tempo stipularono gli atti.
2) PERCENTUALE STABILITA DA MEF IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA
“La percentuale e’ stabilita, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.
Ad oggi da parte del MEF non è giunta alcuna indicazione: permane incertezza sui futuri coefficienti di calcolo.
3) POSSIBILITA’ DI DILAZIONI DI PAGAMENTO
“Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione da parte dei comuni di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo”.
4) L’AFFRANCAZIONE FA DECADERE LA RICHIESTA DIFFERENZA PREZZO MASSIMO DI CESSIONE
“In pendenza della rimozione dei vincoli di cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento dell’immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato. L’eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalita’ di cui ai commi 49-bis e 49-ter”.
Quando si estingue la pretesa alla richiesta del prezzo massimo di cessione? E’ sufficiente presentare l’istanza di affrancazione ovvero occorre che il procedimento amministrativo si concluda con la determina? La Delibera Comunale 116 del 23.10.2018 accorda una via di priorità nella lavorazione delle pratiche laddove vi sia pendenza di un procedimento stragiudiziale di mediazione ma al momento le pratiche risultano ugualmente in fase di stallo.
5) L’AFFRANCAZIONE RIMUOVE ANCHE I VINCOLI DI NATURA SOGGETTIVA
“La rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione comporta altresi’ la rimozione di qualsiasi vincolo di natura soggettiva”.