06
Feb2019
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PIANI PEEP: Legge “salva famiglie”. Cosa prevede esattamente la Legge 17 dicembre 2018, n. 136 in tema di prezzo massimo di cessione? Ecco i punti principali.

1) ELIMINAZIONE VINCOLI: DOPO 5 ANNI ANCHE CON SCRITTURA PRIVATA E DA CHIUNQUE NE ABBIA INTERESSE

“I  vincoli  relativi  alla  determinazione  del  prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro  pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22  ottobre  1971,  n. 865, e successive modificazioni,  per  la  cessione  del  diritto  di proprietà o per la  cessione  del  diritto  di  superficie,  possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi  almeno  cinque  anni  dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o  scrittura  privata autenticata, stipulati a  richiesta  delle  persone fisiche  che  vi abbiano interesse, anche se non piu’ titolari di  diritti  reali  sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria  dei registri  immobiliari,  per  un  corrispettivo   proporzionale   alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto  di  superficie,  in  misura  pari  ad  una  percentuale  del corrispettivo risultante dall’applicazione del comma 48 del  presente articolo”.

Se lo spirito del Legislatore è apprezzabile nel tentativo di semplificazione, rimangono tuttavia aperti dubbi pratici ed applicativi. Ad oggi il Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica di Roma riceve con molte difficoltà istanze di affrancazione presentate dall’ex proprietario il quale tra l’altro può trovarsi nell’impossibilità di recuperare la documentazione necessaria per la presentazione dell’istanza di affrancazione di un immobile  compravenduto diversi anni prima.

La norma non chiarisce a chi spetti il pagamento degli importi per l’affrancazione e le spese successive occorrenti né si comprende ancora come tale il vincolo possa essere rimosso con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Resta irrisolta la responsabilità del Comune e dei Notai che a suo tempo stipularono gli atti.

2) PERCENTUALE STABILITA DA MEF IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA

“La percentuale e’ stabilita, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in  relazione  alla  durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell’economia  e  delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281”.

Ad oggi da parte del MEF non è giunta alcuna indicazione: permane incertezza sui futuri coefficienti di calcolo.

3) POSSIBILITA’ DI DILAZIONI DI PAGAMENTO

“Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i  criteri  e le modalità per la concessione da parte dei comuni di  dilazioni  di pagamento  del  corrispettivo  di  affrancazione  dal   vincolo”.  

4) L’AFFRANCAZIONE FA DECADERE LA RICHIESTA DIFFERENZA PREZZO MASSIMO DI CESSIONE

“In pendenza della rimozione dei  vincoli  di  cui  ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto  di  trasferimento  dell’immobile non produce effetti  limitatamente  alla  differenza  tra  il  prezzo convenuto e il prezzo  vincolato.  L’eventuale  pretesa  di  rimborso della predetta differenza, a qualunque titolo richiesto, si  estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalita’  di  cui  ai  commi 49-bis e 49-ter”.

Quando si estingue la pretesa alla richiesta del prezzo massimo di cessione? E’ sufficiente presentare l’istanza di affrancazione ovvero occorre che il procedimento amministrativo si concluda con la determina? La Delibera Comunale 116 del 23.10.2018 accorda una via di priorità nella lavorazione delle pratiche laddove vi sia pendenza di un procedimento stragiudiziale di mediazione ma al momento le pratiche risultano ugualmente in fase di stallo.

5) L’AFFRANCAZIONE RIMUOVE ANCHE I VINCOLI DI NATURA SOGGETTIVA

“La rimozione  del  vincolo  del  prezzo  massimo  di cessione comporta altresi’  la  rimozione  di  qualsiasi  vincolo  di natura soggettiva”.

 

 

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