07
Dic2017
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Cos’è il prezzo massimo di cessione?

Problematica di grande interesse, relativamente al diritto di superficie, è quella del prezzo massimo di cessione e dell’affrancazione, entrambi argomenti particolarmente rilevanti nel Comune di Roma per via dell’elevata densità di aree PEEP. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’è il prezzo massimo di cessione e cosa si intende per affrancazione.

Prezzo massimo di cessione: significato

La “legge di riforma della casa” n. 865/71 prevedeva una serie di prescrizioni volte ad agevolare l’edificazione di alloggi popolari, ad opera di imprese o cooperative, alle quali viene imposta la stipula di un’apposita convenzione con l’ente locale volta a disciplinare, oltre al pagamento della concessione del diritto di superficie e alle prescrizioni volte a consentire la realizzazione delle opere di urbanizzazione, i criteri per la determinazione del prezzo massimo di cessione degli alloggi.

Il prezzo definito dalla convenzione costituisce il prezzo massimo che l’operatore potrà praticare nel trasferimento della proprietà al primo destinatario e, successivamente e per la durata della convenzione, quello che tale destinatario potrà applicare ad un successivo acquirente, fatta salva l’istanza di affrancazione dal vincolo.

Prezzo massimo e “affrancazione”?

Per affrancazione si intende la rimozione del vincolo relativo al prezzo massimo di cessione e locazione degli immobili realizzati in aree PEEP (Piani per l’edilizia economica e popolare), a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte del proprietario dell’immobile a favore dell’Amministrazione Comunale.

Possono avvalersi della procedura di affrancazione tutti i proprietari degli alloggi realizzati su aree ricomprese nei Piani di Zona, sia concesse in diritto di superficie che cedute in diritto di proprietà, trascorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento (quello cioè intervenuto tra concessionario/cessionario del diritto di superficie/proprietà che ha sottoscritto la convenzione con il Comune di Roma e l’assegnatario/acquirente).

Per poter proporre istanza di affrancazione, occorre che il soggetto richiedente sia l’attuale proprietario dell’immobile e che siano trascorsi cinque anni dal primo atto di trasferimento (quello cioè intervenuto tra concessionario/cessionario del diritto di superficie/proprietà che ha sottoscritto la convenzione con il Comune di Roma e l’assegnatario/acquirente).

Il proprietario dell’immobile, oggetto di affrancazione, dovrà presentare istanza presso la U.O. Edilizia Sociale del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, allegando la documentazione richiesta.

Al termine dell’istruttoria effettuata dagli uffici, verrà comunicato al richiedente l’ammontare del corrispettivo di affrancazione da corrispondere a Roma Capitale, prima della stipula della convenzione, al fine di liberare l’immobile dal vincolo del prezzo massimo di cessione e immetterlo, quindi, sul libero mercato.

 

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