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Gen2018
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Usura Bancaria: quando gli interessi del Mutuo sono troppo alti

Nelle operazioni economiche e commerciali sempre più spesso vengono utilizzati strumenti finanziari che permettono investimenti economici non solo in ambito imprenditoriale ma anche familiare. Il credito svolge un ruolo di primaria importanza nella produzione e nello scambio di ricchezza.

Il contratto di mutuo si rivela spesso indispensabile per ottenere la disponibilità di una somma di denaro che non si possiede ma che si ritiene di poter restituire nel tempo. Il mutuo, come tutti i contratti, non è esente da vicende che possono determinarne la risoluzione.

La nullità del contratto di Mutuo: il delitto di usura

Anche al mutuo si applica la normativa prevista dall’art. 1418 c.c. e pertanto il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative o per illiceità della causa o dei motivi.

Un rilevante caso di illiceità nel contratto di mutuo è costituito dal verificarsi del delitto di usura. Prima dell’entrata in vigore della Legge n. 108/1996 la formulazione dell’art. 644 c.p. prevedeva che gli interessi convenuti fossero esorbitanti, lo stato di bisogno del mutuatario ed il consapevole approfitta mento da parte del mutuante.

La nuova formulazione dell’art. 644 c.p. prevede invece che per la sussistenza del delitto si verifichi la corresponsione degli interessi usurari, non essendo più necessario il requisito del consapevole approfittamento, né lo stato di bisogno, che erano elementi di una difficile dimostrazione pratica.

Quando si può parlare di Usura Bancaria

In base a quanto stabilito dall’art. 2 comma 4 della L. 108/96, vi è usura quando il tasso di interesse superi il tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Sono altresì usurari, anche se inferiori a tale limite c.d. tasso-soglia gli interessi che, avuto riguardo alle concrete modalità di fatto e al tasso medio praticato, risultano comunque sproporzionati e quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria.

Ai sensi dell’art. 1815 c.c., secondo comma, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Nell’individuare questi casi di usura può esserti utile lo Studio Panagia, specializzato in Diritto Bancario.

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Per ulteriori informazioni:
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xiii/capo-ii/art644.html
https://www.euribor.it/tassi-usura/

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