Cosa sono le cartelle esattoriali?
La cartella di pagamento è un atto con il quale Equitalia informa i contribuenti che gli enti impositori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.) vantano dei crediti che hanno iscritto a ruolo.
Qual è il Ruolo di Equitalia?
Il Ruolo è un elenco compilato da ciascun ente impositore dove viene indicato il nominativo e il codice fiscale del contribuente e le somme che l’Ente ritiene siano dovute. Da ciò ne consegue che non vi è responsabilità di Equitalia per eventuali errori riferiti al ruolo e consistenti ad esempio nelle inesattezze dei nomi o dell’ammontare dei tributi e pertanto eventuali proteste in tal senso devono essere indirizzate direttamente all’Ente impositore e non a Equitalia.
Perché mi hanno notificato la cartella?
Nella cartella di pagamento di Equitalia sono riportate tutte le informazioni utili, quali ad esempio l’ente che richiede il pagamento, il nominativo del debitore, la somma da versare, le procedure che Equitalia attiverà in caso di mancato pagamento nel termine dei 60 giorni.
Nella cartella si trovano, inoltre, il dettaglio degli interessi, delle sanzioni e di tutte le altre spese, le indicazioni delle modalità di pagamento, come presentare il ricorso o richiedere una rateizzazione. Il ricorso può essere presentato per vizi propri della cartella quali la mancata notifica, prescrizione, errori nel calcolo ecc..
La notifica della cartella Equitalia avviene attraverso un ufficiale di riscossione o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Quando non è possibile notificare per assenza o irreperibilità del destinatario ex art. 140 c.p.c., è prevista la notifica per affissione all’albo comunale. Dalla data di notifica il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare o contestare la cartella.
Se la cartella non viene pagata entro 60 giorni, Equitalia attiverà tutte le procedure per il recupero forzoso del credito.
È vero che alcuni tributi che mi chiede Equitalia possono essere prescritti?
La cartella esattoriale può essere impugnata deducendo, a titolo esemplificativo, e non esaustivo, vizi propri della cartella come la mancata notifica, la prescrizione o gli errori di calcolo.
- Per quanto riguarda le contravvenzioni stradali il termine di prescrizione della multa è fissato in 5 anni. Infatti, l’art. 209 del codice della strada così recita: “La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689″. E nell’art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si legge: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. “A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo“. Questa norma non riduce il termine di prescrizione delle multe, che rimane di 5 anni, ma si limita ad imporre al concessionario del servizio di riscossione di notificare la cartella di pagamento relativa a multe di spettanza comunale non pagate, entro il termine di due anni dalla ricezione del ruolo. Pena, la decadenza dal diritto di riscuotere le somme. Il Decreto Sicurezza statuisce infatti che “le multe devono essere notificate entro novanta giorni dall’infrazione, pena la decadenza e la successiva inesigibilità“.
- I tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA,..) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2946 del c.c.). La Cassazione ha, infatti, precisato che a questi crediti non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni, prevista dall’articolo 2948 n. 4 del c.c. per le cosiddette “prestazioni periodiche”. I crediti erariali, infatti, non possono considerarsi “prestazioni periodiche”, in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi.
- I tributi locali (tassa per lo smaltimento rifiuti, per l’occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 n. 4 del c.c.). L’applicazione del termine breve di cinque anni (in luogo di quello ordinario di dieci anni) è stata affermata dalla Cassazione con sentenza del 23 febbraio 2010. In particolare, la Cassazione ha affermato che i tributi locali (a differenza di quelli erariali) sono “prestazioni periodiche” e, come tali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2948 n. 4 del Codice civile, che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale.
- Per le sanzioni amministrative (quelle previste dal Codice della strada) il termine di prescrizione è di cinque anni dalla data dell’infrazione (articolo 28 della Legge n. 689/81: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione“.
- In materia contributiva la Legge 335/95 (entrata in vigore il 17 agosto 1995) ha modificato i termini di prescrizione in, effettuando delle distinzioni tra i crediti relativi ai periodi antecedenti il 1 gennaio 1996 e quelli relativi ai periodi successivi.
- I contributi minori (DS, TBC, ENAOLI, SSN, etc .) si prescrivono in cinque annianche a seguito della legge n. 335/1995, in quanto nulla è cambiato rispetto alle precedenti disposizioni.
Come posso impugnare la cartella Equitalia? In quali termini?
I vizi che possono colpire la cartella di pagamento possono riguardare sia il merito che la forma della pretesa contributiva. Le cartelle possono essere impugnate con i seguenti strumenti processuali: opposizione al ruolo esattoriale ai sensi del 5° comma dell’art. 24 del D.lgs. 46/99; opposizione ex art. 615 c.p.c.; opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
- a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell’art. 24, comma 6°, del d.lgs. 46/1999 nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento;
- b) proposizione di opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l’intervenuto pagamento della somma precettata) nel caso in cui l’esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell’esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.);
- c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell’esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l’esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).