I contratti di lavoro: tipologie, problematiche e tutele
Il Legislatore negli ultimi anni ha introdotto varie tipologie di contratti atipici o speciali che hanno, di fatto, sancito la precarizzazione del rapporto di lavoro.
Lo Studio Panagia si occupa dell’esame dei diversi aspetti e delle relative tutele che disciplinano i contratti di apprendistato, part-time, di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.), di lavoro occasionale, di lavoro dirigenziale, di lavoro societario, di lavoro nell’impresa familiare, di lavoro a domicilio, di lavoro sportivo, di lavoro giornalistico, di lavoro nello spettacolo, di lavoro domestico, ecc..
Il mio contratto viene rispettato?
Spesso sotto la veste formale dei contratti di lavoro parasubordinato o addirittura autonomo, si celano veri e propri contratti di lavoro subordinato che presentano i caratteri tipici di quest’ultimo quali l’osservanza di un orario di lavoro, l’assenza del rischio d’impresa, la natura della prestazione, la sottoposizione al potere direttivo – disciplinare, la continuità della prestazione, la predeterminazione della retribuzione, l’inserzione del lavoratore nell’organizzazione produttiva.
Lo Studio Panagia si occuperà dell’esame del corretto inquadramento contrattuale fornendo indicazioni e strumenti per tutelare i diritti del lavoratore.
Cos’è la Riforma Fornero e il Jobs Act?
Dopo la “Riforma Biagi” abbiamo assistito alla cosiddetta “Riforma Fornero” che, nel tentativo di rendere maggiormente competitivo il mercato del lavoro, ha inciso sensibilmente sulla disciplina sanzionatoria dei licenziamenti individuali e collettivi, prevedendo l’introduzione di un procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie, creando tuttavia grandissime difficoltà applicative.
Successivamente è intervenuta la riforma del diritto del lavoro promessa e attuata dal Governo Renzi che si è attuata attraverso diversi provvedimenti legislativi varati tra il 2014 e il 2015.
Il c.d. Jobs Act ha introdotto un nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti che si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto (7 marzo 2015) e per i quali stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi.
È valido il licenziamento orale?
Il licenziamento deve essere intimato in forma scritta altrimenti è illegittimo.
Come impugnare il licenziamento?
Il licenziamento deve essere impugnato con atto scritto, quindi mediante raccomandata A/R oppure tramite PEC nel termine di 60 giorni.
Dopo l’impugnazione è necessario rivolgersi al giudice entro 180 giorni mediante ricorso avanti al Tribunale del Lavoro. Entro 40 giorni verrà fissata la prima udienza.
Se vinco la causa sarò reintegrato nel posto di lavoro?
Per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale resta la reintegrazione nel posto di lavoro così come previsto per tutti i lavoratori. Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo per quella in cui sia accertata “l’insussistenza del fatto materiale contestato”.
Per i c.d. licenziamenti ingiustificati viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all’anzianità di servizio e, quindi, sottratta alla discrezionalità del giudice.
La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi.
Si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata e in questo caso il datore di lavoro potrà offrire una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità. Con l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.