Gratuito patrocinio

Cos’è il Gratuito patrocinio?

L’istituto del patrocinio a spese dello Stato (comunemente detto “Gratuito patrocinio”) trova il suo fondamento nei valori e principi consacrati nella nostra Costituzione nell’art. 3 che sancisce il diritto di tutti i cittadini alla pari dignità sociale e assegna allo Stato il compito di promuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Inoltre, nell’art. 24 che afferma che la difesa è un diritto inviolabile e pertanto devono essere assicurati ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Posso chiederlo sia per il processo civile che penale?

Il Gratuito patrocinio è assicurato sia nel processo penale che nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione per la difesa delle ragioni del cittadino non abbiente quando le sue ragioni non siano manifestamente infondate.

A titolo esemplificativo, ci si può avvalere del Gratuito patrocinio anche per le cause di separazione, divorzio e per tutte le questioni di diritto penale.

L’ammissione al Gratuito patrocinio è valida per ogni grado e fase del processo e per tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

Ho diritto al gratuito patrocinio?

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. A seguito delle modifiche apportate con il c.d. “DL FEMMINICIDIO del 12.10.2003” le vittime di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili possono essere ammesse al gratuito patrocinio a prescindere dal reddito, come le vittime di violenza sessuale.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
  • gli apolidi
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

Come si presenta la domanda?

La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

  • luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall’interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio;
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione);
  • l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio;
  • se trattasi di causa già pendente;
  • la data della prossima udienza;
  • generalità e residenza della controparte;
  • ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
  • prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

Entro quanto tempo si riesce ad ottenere la delibera di autorizzazione?

Il Consiglio dell’Ordine ricevente valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità:

  • emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti
    • accoglimento della domanda
    • non ammissibilità della domanda
    • rigetto della domanda
  • trasmette copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente e all’Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

Dopo il provvedimento di ammissione l’interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.