Procedure esecutive

Le procedure esecutive sono finalizzate al soddisfacimento dell’interesse del creditore, che attiva la procedura dopo aver acquisito un valido titolo esecutivo.

Il titolo esecutivo è sia atto di accertamento che documento probatorio, in quanto allo stesso tempo afferma l’esistenza e la prova del diritto di credito.

L’art. 474, comma 1 c.p.c. prevede che: “L’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile“.

Il comma 2 dell’art. 474 c.p.c. precisa poi quali sono i documenti e gli atti che la legge definisce titoli esecutivi. Sono titoli esecutivi giudizialile sentenze, i provvedimenti e gli altri atti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva“.

Sono invece titoli stragiudizialile scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme in denaro in esse contenute, le cambiali nonché gli altri titoli di credito a cui la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia. Gli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli“.

Per promuovere la procedura esecutiva il creditore deve però munire il titolo della formula esecutiva ex art. 475 c.p.c e successivamente notificare al debitore il titolo esecutivo e il precetto.

Con la notifica dell’atto di pignoramento (mobiliare, immobiliare o presso terzi) si incardina così la procedura esecutiva che si articolerà in una fase iniziale nella quale i beni del debitore saranno sottratti alla libera disponibilità del debitore, nella fase di liquidazione dell’attivo attraverso la vendita all’asta o l’assegnazione dei beni ed infine nell’ultima fase di distribuzione tra i creditori della somma ricavata.

Il pignoramento è dunque il primo atto del processo espropriativo e a norma dell’art. 492 c.p.c. consiste “in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi“.

Con la notifica dell’atto di pignoramento il debitore perde la disponibilità dei beni e si rendono inopponibili al creditore procedente e agli altri creditori che intervengono nell’esecuzione, gli atti di disposizione compiuti sui beni pignorati.

Ai sensi dell’art. 497 c.p.c. il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita. Nel corso della procedura esecutiva possono intervenire anche altri creditori muniti di titolo esecutivo per la partecipazione alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita coattiva dei beni.

L’acquisto del bene in sede di esecuzione è quello “purgativo”. Nel senso che il bene viene trasferito libero da ipoteche e da pegni.

Successivamente all’aggiudicazione dei beni pignorati si procede con la distribuzione delle somme ricavatesi dalla vendita, distinguendosi tra creditori privilegiati e chirografari.

La formazione del piano di riparto può dar luogo ad eventuali controversie tra i creditori circa la collocazione dei rispettivi crediti. In questo caso il Giudice dell’Esecuzione sospende il procedimento e passa ad esaminare la controversia dando luogo a un procedimento di cognizione che si inserisce all’interno del processo esecutivo.