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Gen2018
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Cosa sono l’anatocismo e gli interessi anatocistici

Dopo aver approfondito la tematica dell’usura bancaria scendiamo nel dettaglio di un altro argomento proprio del diritto bancario: l’anatocismo. Con il termine anatocismo si indica il fenomeno in base al quale gli interessi producono essi stessi interessi.

In mancanza di usi normativi contrari, ai sensi dell’art. 1283 c.c., gli interessi scaduti e non pagati possono
produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto della convenzione tra le parti che
sia posteriore alla scadenza degli interessi, sempre che gli stessi siano dovuti da almeno sei mesi.

L’anatocismo bancario in Italia

Ma la storia dell’anatocismo in Italia è segnata dalla nota sentenza della Corte di Cassazione del 16 marzo
1999 n. 2374 che per la prima volta affermò che le c.d. Norme Bancarie Uniformi – in forza delle quali le
banche praticavano la capitalizzazione trimestrale – hanno “natura di usi negoziali” e non di usi normativi
con la conseguenza che va dichiarata la nullità delle clausole contrattuali anatocistiche per violazione
dell’art. 1283 c.c..

A confermare in via definitiva l’orientamento della Cassazione in tema di anatocismo è poi intervenuta la
sentenza delle Sezioni Unite del 4 novembre 2004 n. 21095, con la quale viene ribadito il principio che le
clausole anatocistiche contenute nei contratti bancari sono nulle in quanto contrasto con l’art. 1283 c.c.
stante l’inesistenza di un uso normativo anche in data antecedente alla sentenza della Cassazione del 1999.

 

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